Permesso di costruire - Amministrazione Trasparente
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Amministrazione Trasparente
del Comune di DRAPIA (VV)
Permesso di costruire
Ufficio competente
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Responsabile dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento
Ing. Cosimo Roschetti - email: tecnico@comune.drapia.vv.it - tel: 096367094 int. 2
Responsabile del procedimento
Geom. Antonio Rombolà - email: a.rombola@comune.drapia.vv.it - tel: 096367094 int. 5
Modulistica
Descrizione sintetica del procedimento
Titolo abilitativo edilizio, a carattere oneroso, da ottenere preventivamente all’esecuzione dei seguenti interventi di rilevanza urbanistica:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
(lettera modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002, poi così modificata dall'art. 30, comma 1, lettera c), legge n. 98 del 2013)
Riferimenti normativi
D.P.R. 380/2001 Artt. 10-11-12-13-14-15-16-17-20
Modalità di presentazione dell'istanza
L’istanza può essere presentata:
- per via telematica tramite "Pratiche edilizie online" e successivamente inoltrata in formato cartaceo;
- a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Drapia - Corso Umberto I°;
- a mezzo P.E.C.;
- a mezzo posta raccomandata.
Requisiti
L'istanza può essere è presentata dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.
Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie, oltre il proprietario:
- il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;
- l'affittuario di fondo rustico;
- il concessionario di beni demaniali;
- il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;
- il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.
Documenti da presentare
La documentazione da allegare all’istanza in relazione al tipo di intervento da effettuare, deve essere comunque comprensiva di:
- opportuni elaborati progettuali e dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato;
- attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto;
- indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del direttore dei lavori;
- eventuali autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati che sostituiscono gli atti o i pareri o le verifiche preventive di organi o enti appositi previsti per legge, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 19 della legge 241/1990.
Termini per l'adozione del provvedimento
L’art. 20 del testo unico dell’edilizia delinea chiaramente il percorso procedurale da seguire per la formazione ed il rilascio del permesso di costruire; più specificatamente, prevede:
- la presentazione allo sportello unico dell’edilizia della domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II del testo unico dell’edilizia, nonchè da un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale oppure la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;
- lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento;
- l’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione;
- entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria ed inoltre, attraverso lo sportello unico, acquisisce i prescritti pareri degli uffici comunali, il parere Asp nel caso in cui non possa essere sostituito da un’autocertificazione ed il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formulata una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto;
- qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, per il rilascio del permesso di costruire può richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni;
- l’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine di sessanta giorni ed in caso di adesione è tenuto ad integrare la documentazione modificata nei successivi quindici giorni. Tale richiesta sospende, fino al relativo esito, il citato termine di sessanta giorni;
- il termine di sessanta giorni previsto per la conclusione del procedimento può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente;
- il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa;
- quando, ai fini della realizzazione dell’intervento, si rende necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse dall’Asp e dai vigili del fuoco, lo sportello unico dell’edilizia convoca una conferenza di servizi;
- il provvedimento finale, da notificare all’interessato a cura dello sportello unico, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al decorso termine di sessanta giorni, oppure dall’esito dell’eventuale conferenza di servizi;
- l’avvenuto rilascio del permesso di costruire viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio;
- trascorso inefficacemente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
Il provvedimento è impugnabile da parte degli interessati tramite ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni, oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Potere sostitutivo
A chi rivolgersi in caso di inerzia dell'amministrazione
Costi
Diritti di segreteria: da versare mediante versamento sui conti correnti intestati alla Tesoreria comunale variano in base al tipo di intervento da realizzare.
Costo di costruzione: variano in base al tipo di intervento da realizzare.
Oneri di urbanizzazione: variano in base al tipo di intervento da realizzare.
Marche da bollo: n. 2 da 16,00 Euro (una da apporre sulla domanda e l'altra sul Permesso di costruire).
I diritti di segreteria possono essere corrisposti o mediante versamento sui conti correnti intestati alla Tesoreria comunale
Amministrazione Trasparente
Comune Drapia (VV)