Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A. - Amministrazione Trasparente
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Amministrazione Trasparente
del Comune di DRAPIA (VV)
Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A.
Ufficio competente
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Responsabile dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento
Ing. Cosimo Roschetti - email: tecnico@comune.drapia.vv.it - tel: 096367094 int. 2
Responsabile del procedimento
Geom. Antonio Rombolà - email: a.rombola@comune.drapia.vv.it - tel: 096367094 int. 5
Modulistica
Descrizione sintetica del procedimento
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, né riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia.
Riferimenti normativi
Legge 241/1990 Art. 19
Modalità di presentazione dell'istanza
L’istanza può essere presentata:
- per via telematica tramite "Pratiche edilizie online" e successivamente inoltrata in formato cartaceo;
- a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Drapia - Corso Umberto I°;
- a mezzo P.E.C.;
- a mezzo posta raccomandata.
Requisiti
La SCIA è presentata dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.
Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie, oltre il proprietario:
- il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;
- l'affittuario di fondo rustico;
- il concessionario di beni demaniali;
- il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;
- il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.
Documenti da presentare
La documentazione da allegare all’istanza viene evidenziata in fase di compilazione online dell’istanza stessa, in relazione al tipo di intervento da effettuare, e deve essere comunque comprensiva di:
- opportuni elaborati progettuali e dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche, salvo i casi di deroga previsti dalla legge;
- attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto;
- indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del direttore dei lavori, salvo i casi di esecuzione diretta ove possibile;
- eventuali autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati che sostituiscono gli atti o i pareri o le verifiche preventive di organi o enti appositi previsti per legge, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 19 della legge 241/1990.
Termini per l'adozione del provvedimento
Il responsabile del procedimento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio di inizio attività:
- accerta che l'intervento rientri tra quelli soggetti a SCIA;
- verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;
- verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, se dovuto.
Il responsabile del procedimento, nei trenta giorni successivi alla presentazione, qualora venga riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni, requisiti e presupposti stabiliti dalla legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
La S.C.I.A. non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art.31 commi 1,2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 (azione avverso il silenzio).
Potere sostitutivo
A chi rivolgersi in caso di inerzia dell'amministrazione
Costi
Diritti di segreteria: 100,00 Euro da versare mediante versamento sui conti correnti intestati alla Tesoreria comunale.
Marche da bollo: n. 2 da 16,00 Euro (una da apporre sulla domanda e una sul certificato di agibilità).
I diritti di segreteria possono essere corrisposti o mediante versamento sui conti correnti intestati alla Tesoreria comunale
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Comune Drapia (VV)